A proposito dell’impignorabilità delle polizze vita, l’articolo 1923 del codice civile recita testualmente “Le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili“.

Tuttavia, per evitare che le polizze vita potessero rappresentare un mezzo per blindare il patrimonio a svantaggio dei propri creditori, il comma 2 dello stesso articolo prevede delle eccezioni alla regola dell’impignorabilità.

Da quando le polizze vita possono essere pignorabili e sequestrabili

Molti siti ribadiscono la questione dell’assoluta impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita.

In realtà le cose non stanno proprio così.

Questo perché dal 2000 la giurisprudenza italiana ha iniziato a porre particolare attenzione sulle eccezioni a tale regola.

In quali casi la polizza può essere pignorata e sequestrata?

Le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili fino a quando hai sottoscritto la polizza vita senza avere come fine quello di danneggiare un creditore o un erede. 

Nel momento in cui è palese che la sottoscrizione della polizza va a ledere il diritto di un erede o un creditore, essa è pignorabile ed anche sequestrabile.

Ciò significa che, se la polizza viene sottoscritta prima dell’accensione di un debito, l’intenzione di ledere un proprio creditore non sussiste e qui la polizza rimane impignorabile.

Se invece viene sottoscritta dopo aver contratto un debito, diventa pignorabile e sequestrabile.

Stesso discorso vale in caso di successione ereditaria.

Le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario ma non possono ledere le quote di legittima degli eredi.

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