Con il termine Offerta Pubblica di Acquisto si indica ogni azione volta a proporre, offrire, scambiare o promuovere l’acquisto di strumenti finanziari. La società che intende portare a termine un’OPA deve comunicarlo alla Consob.

Cos’è l’OPA?

L’offerta pubblica di acquisto, conosciuta anche con l’acronimo OPA, è un invito a offrire o persino un messaggio pubblicitario destinato all’acquisto dei prodotti finanziari.

In pratica, si tratta semplicemente della proposta per mezzo della quale s’invita qualcuno ad acquistare il proprio prodotto finanziario.

Quest’offerta potrebbe essere definita anche in altri modi (in particolare come un’offerta di scambio), nel caso l’acquisto venisse svolto consegnando al venditore altri prodotti finanziari.

In questo caso non si può parlare di un acquisto vero e proprio in quanto al venditore non vengono forniti i soldi, ma solo altri prodotti finanziari.

Possono lanciare le offerte di pubblico acquisto tutti i soggetti che operano sul mercato finanziario, a patto di possedere i prodotti finanziari da vendere e non avere alcuna limitazione sulla loro vendita.

Indipendentemente dal tipo di vendita, va comunque svolta una comunicazione apposita direttamente alla CONSOB, ovvero all’autorità istituzionale chiamata a vigilare sui mercati finanziari italiani.

La comunicazione preventiva va sempre svolta allegando alla stessa un documento con tutte le info che servono agli impiegati della CONSOB per informarsi sul soggetto che effettua un’OPA.

Altresì, questo documento serve anche al pubblico, che così può valutare l’offerta pubblica di acquisto e decidere se accettare la proposta o farne a meno.

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Le diverse tipologie di OPA

Le tipologie di OPA sono tante e tutte presentano caratteristiche e particolarità distinte tra loro. Una prima distinzione si basa sulla volontarietà o obbligatorietà:

  • OPA obbligatoria totalitaria, ovvero di quella più classica e tradizionale che scatta a seguito di una maggiorazione dei principali diritti di voto;
  • OPA obbligatoria di consolidamento, che scatta per gli acquisti superi al 5% oppure per per via della maggiorazione dei diritti di voto superiori al 5%;
  • OPA obbligatoria residuale, ovvero di quella che scatta a seguito dell’OPA totalitaria se l’offerente ottiene una partecipazione in azioni pari ad almeno il 95%. In questo caso egli ha l’obbligo di eseguire l’acquisto dei restanti titoli da coloro che li mettono in vendita;
  • OPA volontaria preventiva, ovvero dell’OPA oppure dell’offerta di scambio eseguita solo su base volontaria che per oggetto ha almeno il 60% azioni di una società.
  • Squeeze out, che scatta, anch’essa, in seguito a un’offerta totalitaria per coloro che detengono il 95% del capitale totale di una società italiana che dev’essere quotata in Borsa. Tale investitore ottiene il diritto allo Squeeze Out, ovvero a comprare i titoli rimanenti nel giro di tre mesi prima del termine dell’offerta. Tuttavia, per usufruire legalmente di questo diritto, l’acquirente deve dichiararlo nell’apposito documento dell’offerto come stabilito dall’articolo numero 111 del TUF.